Posts Tagged “comma 1-bis”

Arturo di Corinto ha realizzato questa intervista sui temi della conoscenza. Penso che questi temi siano al centro della vita delle persone quanto quelli che, più facilmente, bucano i media tradizionali. Internet, l’accesso aperto e libero, la libertà di condividere i saperi, il software e la conoscenza libera stanno cambiando il mondo della comunicazione. E la comunicazione cambia il mondo, il modo di percepire, conoscere, fare.

Pensiamo a Wikipedia, a Google, a Linux.

Ma pensiamo anche alle grandi “agenzie” della conoscenza, la scuola, l’Università, la ricerca.

Voglio che questi temi siano presenti anche in campagna elettorale. Iniziamo con questi video, nei quali parlo anche del famoso “comma 1-bis” sulle libere utilizzazioni delle immagini e musiche “a bassa risoluzione”, che ha avuto l’onore di finire persino su slashdot.

Proposta n.1: Nazionalizzare l’infrastruttura telematica, unico metodo per garantire accesso uguale per tutti (la sola separazione della rete Telecom non basta)

Proposta n.2: Più condivisione della Conoscenza: rivedere in senso libertario la legge sul diritto d’autore, software libero per la scuola, lo Stato, le imprese

Proposta n.3: Una scuola per tutti e per ciascuno, più arte e musica nei curricula scolastici

Proposta n.4: Riconoscere il lavoro intellettuale: un reddito di cittadinanza e sconti fiscali per i lavoratori della conoscenza

Proposta n.5: La RAI come grande industria culturale del Paese e no alla sua privatizzazione

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Finalmente incominciano a circolare in rete opinioni più meditate dulla questione delle nuove norme per i blog didattici. Qualche link:

http://www.apogeonline.com/webzine/2008/01/10/19/200801101901

Dove si spiega la reale portata della norma e si analizzano anche criticamente i difetti (ci mancherebbe, ci sono) che però non sono tali da capovolgerne il sisgnificato. Sarà difatti un decreto del ministero dei Beni Culurali a stabilire i criteri precisi, decreto che però dovrà essere approvato dalle commissioni parlamentari.

Ancora: http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2155649

E’ una mia intervista a Punto Informatico.

http://www.minotti.net/fair-use/pietro-folena/e-se-folena-avesse-ragione.htm

Un blogger giurista informatico spiega che nonostante tutto… ho ragione :)

Marco Scialdone (anche lui giurista informatico) spiega, pur criticamente, che non c’è alcun allarme: http://scialdone.blogspot.com/2008/01/nessuno-ha-rubato-nulla-era-cultura.html

Ma soprattuto questo: proposta nel sito di Wikipedia
(ringrazio Kensan per la segnalazione)

EDIT: Oggi su Repubblica.it un nuovo articolo : http://www.repubblica.it/2007/09/sezioni/scienza_e_tecnologia/diritti-web/autore-non-profit/autore-non-profit.html

EDIT2: Anche Guido Scorza, dal quale è nata la polemica, ora sostiene che Minotti ha ragione. http://www.guidoscorza.it/?p=231

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Riguardo l’articolo: http://www.visionpost.it/index.asp?C=9&I=2785 pubblicato anche altrove, sono purtroppo costretto a replicare alle inesattezze dell’amico Cortiana. Mi dispiace che vengano da una persona competente in materia e con la quale ho collaborato in passato.

Procediamo con ordine e in modo puntuale.

Fiorello afferma:”Nella nota del Presidente della Commissione Cultura della Camera relativa alla legge di riforma della Siae si definisce l’introduzione del comma 1-bis come la costituzione di una “piccola – piccolissima, ma comunque importante – isola di libertà” il cui perimetro è stato definito attraverso l’interlocuzione esclusiva con i rappresentanti Siae, Fimi, Asmi, il Sindacato nazionale Scrittori e il Sindacato Autonomo Siae-Conf.Sal, con le conseguenti “mediazioni accettate”. “

Questo è inesatto. Sono stati auditi quei soggetti perché la legge riguardava la Siae, non il diritto d’autore. Siamo stati noi a premere per introdurre la piccola norma a favore dei blog didattici, scontrandoci con alcuni dei soggetti citati.

Scrive ancora Cortiana: “Un tavolo aperto di confronto avrebbe ad esempio permesso alle commissioni presiedute dal Prof. Gambino e dal Prof. Rodotà di dare il proprio contributo. “

Difatti noi abbiamo cercato di non ostacolare quel lavoro, evitando di mettere mani in modo pesante alla legge sul diritto d’autore. Ho incontrato appositamente Gambino proprio per assicurargli che la Commissione Cultura avrebbe aspettato senz’altro la conclusione dei lavori. Quella della commissione Gambino è stata – e credo continuerà ad essere – la sede “multistakeholder”. Ora tocca al decisore politico intervenire sulla base di quei lavori, in raccordo con il prof. Gambino e la sua commissione che ci ha fornito materiali preziosi, idee e proposte di lavoro.

Sempre Cortiana afferma: “Proprio la SIAE già nel 2004 nel “Compendio delle Norme e dei Compensi di opere delle Arti Visive”, nella Prima Sezione all’art.7.-INTERNET precisava che: “Comunque la riproduzione delle immagini non dovrà eccedere i 72 DPI di risoluzione e dovrà essere di bassa qualità.” “

Appunto è ciò che la Siae fa. Chiede un compenso, con tanto di tabella, anche ai siti didattici per la riproduzione di opere coperte da diritto d’autore. Ora, o meglio dopo il decreto attuativo del ministero, che dovrà essere approvato dalla nostra Commissione, non potrà più farlo, se tali immagini non avranno qualità tale da competere con l’uso commerciale (e sfido chiunque a sostenere che un’immagine sul web come di solito vengono pubblicate possa essere usata in un book fotografico).

Cortiana: “Forse la mediazione parlamentare è consistita nell’introduzione aggiuntiva del concetto di “degrado”? “

No, noi abbiamo cancellato il compenso, come ho spiegato.

“Non ho trovato negli articolati dei disegni di legge dei Verdi la fonte di ispirazione di cui parla Pietro Folena; comunque toccherà a loro chiarire. “

DDL Senato 1461, Bulgarelli: “Art. 4. «È consentita la pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini a bassa risoluzione unicamente per uso strettamente didattico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro, fatto salvo il riconoscimento della paternità dell’opera».

Faccio anche notare che la bassa risoluzione o la degradazione qualitativa è considerata da diversi giuristi americani uno degli elementi di valutazione nel fair use degli Stati Uniti, tanto richiamato e così poco conosciuto. Ad esempio è utile la lettura di questo saggio: http://www.copyright.iupui.edu/highered.htm
Pareri simili si trovano anche su copyright.gov da parte di insigni giuristi, tecnici, docenti. Non ci siamo inventati nulla.

In conclusione: si poteva fare di più? Forse sì. Si poteva fare meglio? Forse sì. Ma non s’è fatto male. Si può accusare Folena di tutto ma non di avere scritto la fine della libertà della rete.

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In rete si diffondono notizie allarmanti, quanto infondate, come queste: http://www.visionpost.it/index.asp?C=9&I=2774

Ecco come stanno invece le cose…

Mi dispiace che in rete si travisi in significato, giuridico e politico, dell’introduzione del nuovo comma 1-bis nell’articolo 70 della legge sul diritto d’autore.
Prima di tutto va rilevato che rimane in piedi, del tutto, il primo comma, il quale limita la riproduzione alla citazione e al riassunto e, quindi, non all’intera opera.In più il motivo della pubblicazione non può essere la mera illustrazione. Viceversa il nuovo comma 1-bis estende – e sottolineo questo aspetto – la possibilità di pubblicazioni “libere” sia pure solo per siti didattici e scientifici all’intera opera (immagine o musica), anche se degradata. Cosa significa, in pratica?
Se ho un blog didattico, un sito scientifico, a norma dell’articolo 70 non posso pubblicare opere coperte da altrui diritto d’autore, per intero. Ad esempio se ho un sito didattico sulla fotografia, non posso pubblicare un’opera di un grande fotografo come H.Newton né un file audio con una canzone di un cantante famoso, per esempio Vasco Rossi. Ma neppure la foto al microscopio di una cellula, se coperta da diritto d’autore.
Con questa nuova norma, invece, previa definizione dei criteri da parte del ministero (noi avremmo voluto scriverli direttamente nella norma, ma abbiamo accettato una mediazione) questo sarà possibile. Ovviamente a certe condizioni (di qui la minore risoluzione o la degradazione) in modo tale che non si entri in contrasto con l’utilizzazione economica dell’opera stessa. Ad esempio, un file audio potrebbe essere messo a disposizione sul sito con una qualità non paragonabile a quella di un cd, ma comunque ascoltabile. O un’immagine con dimensioni non utili alla riproduzione a stampa (quindi praticamente tutte le immagini del web).

L’ispirazione è stata un disegno di legge dei Verdi proprio riguardo i siti didattici.

Si può certo dissentire per la portata limitata dell’intervento, ma difatti non era certo quella la sede per una revisione del diritto d’autore complessivo. La commissione del professor Gambino era al lavoro e mai ci saremmo permessi di procedere senza prima aver acquisito i suoi risultati.
Quindi tutto si può dire, ma non che questa novella restringa le libere utilizzazioni attuali. Semmai, di poco, le allarga, venendo incontro all’esigenza di tanti docenti che hanno blog e siti didattici. Né può essere confusa con altre questioni (il diritto di panorama e il codice Urbani) che nulla hanno a che vedere con questa piccola – piccolissima, ma comunque importante – isola di libertà.

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